Call center luce e gas, da oggi vietate le chiamate senza consenso

Da oggi, venerdì 19 giugno 2026, le aziende fornitrici di luce e gas non possono più chiamare i consumatori per proporre offerte commerciali senza averne ricevuto un consenso esplicito. La norma, introdotta dal cosiddetto decreto Bollette e convertita in legge lo scorso aprile dopo l’iter alla Camera e al Senato, è stata integrata nel Codice del Consumo e rappresenta uno dei tentativi più strutturati di mettere un freno al fenomeno del telemarketing aggressivo nel settore energetico.
In termini pratici, il principio è semplice: un operatore di luce o gas può contattare un cliente solo se quest’ultimo ha espressamente dichiarato di voler essere ricontattato, oppure se è stato lui stesso a chiamare per primo. In tutti gli altri casi, il contatto non è consentito. E se nonostante questo divieto un contratto venisse concluso telefonicamente, quel contratto è automaticamente considerato nullo.
Come funzionava il sistema prima e perché era diventato insostenibile
Fino a oggi, il telemarketing nel settore energetico operava in una zona grigia normativa che, nella pratica, veniva sfruttata in modo sistematico. Le aziende — spesso tramite call center in appalto, a loro volta sub-appaltati più volte — contattavano i consumatori usando liste di numeri telefonici la cui provenienza era spesso opaca. I chiamanti usavano tecniche di spoofing, ovvero falsificavano il numero visualizzato sullo schermo del telefono per sembrare più credibili o per aggirare i filtri. Bastava una risposta affrettata, talvolta una semplice registrazione audio della voce del consumatore, per attivare un cambio di fornitore che l’utente non aveva realmente voluto.
Il problema era amplificato dall’impossibilità di sapere chi stesse chiamando: numeri sconosciuti, numerazioni straniere, o numeri che cambiavano continuamente. L’Agcom — l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni — aveva già introdotto a novembre 2025 un filtro anti-spoofing che, nei soli primi undici giorni di attività, aveva bloccato oltre 49 milioni di chiamate illecite da numerazioni mobili italiane, pari a circa il 56% del totale. Eppure il fenomeno non si era arrestato.
Le nuove regole nel dettaglio
Oltre al divieto generale di contatto non richiesto, le nuove norme prevedono che:
– Le chiamate commerciali debbano provenire da un numero identificativo univoco che rimandi direttamente all’azienda fornitrice, rendendo impossibile nascondersi dietro numerazioni anonime;
– I consumatori possano segnalare le violazioni sia al Garante per la protezione dei dati personali sia all’Agcom;
– L’Agcom abbia il potere di sospendere le linee telefoniche utilizzate in modo illecito, anche su richiesta del Garante della privacy qualora si registri un numero significativo di segnalazioni.
Cosa manca ancora: il nodo del numero a tre cifre
Il Codacons, associazione di consumatori tra le più attive nella battaglia contro il telemarketing selvaggio, ha accolto la novità con favore ma ha sottolineato che il percorso non è concluso. Manca ancora, spiega l’associazione, il numero identificativo univoco a tre cifre che il decreto prevede di assegnare agli operatori di luce e gas: uno strumento che consentirebbe al consumatore di riconoscere immediatamente il chiamante, distinguendo le aziende legittime dai truffatori che si spacciano per fornitori energetici. Questa misura è ancora al vaglio dell’Agcom.
Il grande escluso: le compagnie telefoniche
C’è però un punto critico che ridimensiona la portata della riforma. Le nuove regole non si applicano al settore delle telecomunicazioni. Le compagnie telefoniche possono dunque continuare a chiamare liberamente per proporre nuovi contratti di telefonia fissa e mobile. L’estensione della norma a questo settore era stata inserita in un altro provvedimento, il decreto Accise, ma è stata poi eliminata su indicazione del Quirinale, che aveva segnalato un problema di omogeneità: non era corretto inserire norme su temi così distanti tra loro in un unico decreto. Quella parte della riforma dovrebbe ora confluire in un provvedimento separato, ma i tempi restano incerti.
Anche l’e-commerce cambia: più facile recedere dagli acquisti online
Insieme alle norme sul telemarketing energetico, da oggi entra in vigore anche un’altra tutela per i consumatori digitali. I siti di e-commerce e gli operatori che vendono online sono obbligati a rendere visibile e facilmente accessibile una funzione di recesso, da indicare con le parole «recedere dal contratto qui» o formula equivalente. La funzione deve essere disponibile per tutto il periodo in cui è possibile esercitare il diritto di recesso, semplificando così le pratiche di reso per acquisti effettuati via web o app.
Svolta reale o ennesima toppa?
La domanda che in molti si pongono è lecita: questa volta le regole saranno davvero rispettate? Il precedente del filtro anti-spoofing — efficace ma non risolutivo — invita alla cautela. Il nuovo impianto normativo è più strutturato e prevede sanzioni concrete, compresa la sospensione delle linee telefoniche. Ma la vera efficacia dipenderà dalla capacità di Agcom e Garante della privacy di vigilare e intervenire con tempestività. Finché le compagnie telefoniche resteranno fuori dal perimetro della norma, milioni di italiani continueranno comunque a subire chiamate indesiderate. La battaglia contro il telemarketing selvaggio, insomma, è avanzata — ma non è ancora vinta.