Sicurezza sociale UE, nuove regole sui distacchi: cosa cambia

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la revisione del regolamento (CE) n. 883/2004, il testo che coordina i sistemi di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione. È la norma che stabilisce a quale Stato un lavoratore versa i contributi quando si sposta da un Paese all’altro e da quale Stato riceve pensioni, indennità e sussidi. Le nuove regole UE sulla sicurezza sociale toccano soprattutto tre gruppi: i lavoratori distaccati all’estero, chi lavora in più Paesi e i disoccupati che cercano un impiego oltre confine.
Un chiarimento sul percorso. La «prima lettura» è la fase in cui il Parlamento fissa la propria posizione su un testo proposto dalla Commissione. Perché la riforma diventi legge, serve anche il via libera del Consiglio, cioè dei governi dei 27. Stando a quanto riportato da The European Times, i governi si starebbero avvicinando all’approvazione definitiva dopo quasi dieci anni di negoziati, con una riunione prevista proprio oggi. Molte delle novità entrerebbero in vigore solo tra due anni.
Distacchi: resta il tetto dei 24 mesi, con un requisito in più
Il distacco è la situazione in cui un’azienda manda un proprio dipendente a lavorare temporaneamente in un altro Stato membro. La regola di fondo non cambia: per un massimo di 24 mesi il lavoratore, dipendente o autonomo, continua a versare i contributi nel Paese di origine. La condizione già esistente è che non vada a sostituire un altro lavoratore distaccato.
La novità è un requisito aggiuntivo. Prima di partire, il lavoratore deve essere stato coperto dal sistema di sicurezza sociale del Paese di origine per almeno tre mesi. L’obiettivo dichiarato dalla norma è evitare che un’azienda assuma qualcuno e lo spedisca subito all’estero solo per applicargli il regime contributivo più conveniente.
Notifica preventiva e certificato A1
La riforma introduce anche un obbligo procedurale. Prima dell’inizio del distacco, il datore di lavoro dovrà avvisare l’ente competente dello Stato la cui legislazione si applica e chiedere il rilascio del certificato di legislazione applicabile. Si tratta del documento noto come A1 (o PDA1, Portable Document A1): attesta in quale Paese il lavoratore è assicurato e serve a dimostrare, in caso di controllo, che i contributi sono versati da qualche parte.
Sono previste eccezioni. L’obbligo non vale per attività di durata inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi nell’arco di 30 giorni, né per i viaggi d’affari. Fa eccezione il settore edile, dove continueranno ad applicarsi regole più severe. Il testo consultato non specifica quali.
Chi lavora in più Paesi
Per chi svolge attività in due o più Stati membri, la revisione chiarisce i criteri per individuare quale legislazione si applica. Un punto chiave è la determinazione della sede effettiva dell’impresa. Non basta l’indirizzo legale: si guarderà, tra gli altri elementi, a dove vengono prese le decisioni principali e dove si esercitano le funzioni di direzione centrale. È un criterio pensato per contrastare le società che hanno la sede formale in un Paese a contributi bassi e l’attività reale altrove.
Disoccupazione: cumulo dei periodi e sussidio esportabile
Sul fronte dei sussidi, la riforma prevede che i periodi di lavoro e di assicurazione maturati in Stati diversi debbano essere sommati per stabilire il diritto all’indennità di disoccupazione. Chi ha lavorato in più Paesi non perderà quindi i contributi versati altrove ai fini del riconoscimento del beneficio.
Inoltre, chi si trasferisce in un altro Stato dell’Unione per cercare lavoro potrà continuare a ricevere il sussidio del Paese di origine per sei mesi. È prevista la possibilità di una proroga fino all’esaurimento della prestazione.
I passaggi ancora aperti
La riforma inciderebbe anche su frontalieri, famiglie e persone che necessitano di assistenza a lungo termine. Il dossier è fermo da anni proprio perché su alcuni di questi punti i governi non hanno trovato un accordo. La riunione di oggi dovrebbe dire se il compromesso regge. Dopo l’adozione formale del Consiglio, servirà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, per buona parte delle disposizioni, un periodo di attesa di circa due anni prima dell’applicazione effettiva.