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Attenzione a quello che condividi: adesso rischi fino a sei anni di carcere e 250 mila euro di multa

Nell’Unione Europea, patria dei diritti civili e della libertà di pensiero e di parola, da oggi i cittadini devono sapere che rischiano fino a sei anni di carcere e una sanzione che può arrivare fino a 250mila euro, se inoltrano contenuti provenienti da liste di proscrizione partorite da un politburo.
Byoblu·29 ottobre 2026
Cronaca — Byoblu

Mettiamo che Marco, un nome di fantasia, gestisca un piccolo sito personale. Niente pubblicità, niente abbonamenti, solo un pulsante per le donazioni. Un giorno trova un video sulla guerra in Ucraina, lo trova interessante e lo ripubblica. Il video è di RT. Marco non è un editore e non ci guadagna un euro. È al riparo? Secondo la sentenza Ue su RT pronunciata il 2 luglio dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, no. Anche chi diffonde gratuitamente i contenuti dei media russi colpiti dalle misure restrittive può rientrare nel divieto. In diversi Paesi, Italia compresa, violare quel divieto può avere conseguenze penali.

Il caso deciso dalla Corte: tre imputati e RT Germany

Si tratta della causa C-67/25, Traugott Ickeroth, decisa dalla Quarta Sezione (ECLI EU:C:2026:534). La domanda arriva dal Landgericht di Saarbrücken, in Germania. Tre persone sono sotto processo per aver diffuso ripetutamente video di RT Germany su un sito gratuito, sostenuto dalle offerte degli utenti.

Il giudice tedesco chiedeva una cosa precisa: chi gestisce un sito del genere è un «operatore», cioè uno dei soggetti ai quali il diritto Ue vieta di diffondere quei contenuti? La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha sede in Lussemburgo, ha risposto di sì (comunicato ufficiale n. 94/26).

La Corte di per sé non ha condannato nessuno: si è occupata solo di interpretare il diritto europeo. Sulla responsabilità degli imputati decide il tribunale tedesco.

Cosa dice la sentenza, punto per punto

  • Punti 38-41: è operatore chi è responsabile di mettere i contenuti a disposizione del pubblico. Un’attività economica non è necessaria.
  • Punti 42-45: le precedenti FAQ della Commissione non possono restringere la norma alle sole attività commerciali o professionali.
  • Punti 51-53: la Corte richiama la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici e il contrasto alla propaganda russa.
  • Punti 55-56: una pubblicazione isolata o di portata trascurabile non è esclusa in automatico. L’estensione e la durata non decidono chi è operatore.
  • Punto 58 e dispositivo: rientra nella nozione anche il gestore di un sito sostenuto soltanto da donazioni.

Il dispositivo decide questo e solo questo: il sito gratuito finanziato da donazioni è dentro il divieto. Il profilo social, il canale Telegram e la chat restano terreno di interpretazione. Il ragionamento della Corte, però, sgancia la nozione di operatore dal guadagno e dalle dimensioni.

Le misure restrittive: da dove arriva il divieto

Il divieto è stato inserito nel regolamento 833/2014 dal regolamento 2022/350 del 1° marzo 2022, pochi giorni dopo l’invasione dell’Ucraina. È l’articolo 2 septies del regolamento 833/2014: vieta agli operatori di diffondere, o di contribuire a diffondere, i contenuti delle entità elencate nell’allegato XV, con qualsiasi mezzo, Internet compreso.

Qui due parole simili indicano cose diverse. RT è «sanzionata» nel senso che è colpita da una misura di politica estera decisa a Bruxelles. La sanzione per chi viola il divieto, invece, la stabilisce ogni Stato con le proprie leggi. Sono due livelli distinti.

Le FAQ della Commissione sui media, versione del 17 luglio, sono orientamenti amministrativi, non legge. Chiariscono che la diffusione comprende notizie, video lunghi, brevi estratti e radio, anche online (domanda 2). Precisano che contano anche i nuovi domini e sottodomini usati per eludere il divieto (domanda 3) e che sono coinvolti motori di ricerca, hosting e social media (domanda 4). La domanda 6 aggiorna la nozione di operatore proprio alla luce di questa sentenza.

La domanda 5 lascia uno spiraglio. La Commissione considera possibile usare estratti per informare in modo obiettivo sul materiale diffuso da quelle emittenti, purché non diventi un modo per aggirare le misure.

Il carcere: Germania e Italia, due regimi diversi

In Germania la legge applicabile ai fatti, riportata al punto 7 della sentenza, prevede una pena da tre mesi a cinque anni. Il punto 8 indica un’ipotesi aggravata per la condotta professionale. Non è una pena europea uniforme.

In Italia il quadro è diverso. Il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, in vigore dal 24 gennaio, attua la direttiva 2024/1226. Il decreto introduce nel codice penale l’articolo 275-bis (Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio, pagine 5-6). Per le condotte elencate, tra cui la prestazione di servizi in violazione di misure restrittive, prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da 25.000 a 250.000 euro.

Esiste però una soglia. Nei casi disciplinati, se il valore è inferiore a 10.000 euro, si applica una sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro, con eccezioni e regole di aggregazione. Quanto vale un post gratuito? Nessuno lo ha ancora stabilito. Non si può dare per scontato che valga zero, né che superi automaticamente la soglia.

Non risulta nemmeno una decisione italiana che abbia mandato in carcere qualcuno per un singolo inoltro inconsapevole. Il rischio esiste, ma non scatta in automatico.

«Non lo sapevo»: tre situazioni da non confondere

La prima è il clic accidentale. La seconda è la pubblicazione volontaria senza sapere da dove venga il video. La terza è la pubblicazione volontaria sapendo che è di RT, ma ignorando il divieto. Sono tre situazioni diverse, che pongono problemi giuridici diversi.

L’intervento della Procura generale di Cagliari per l’anno giudiziario 2026 descrive l’articolo 275-bis come reato doloso (pagina 31). In altre parole, serve la volontà. È una lettura istituzionale, non una sentenza su un utente social.

La direttiva 2024/1226, al considerando 4 e all’articolo 3, punisce la colpa grave solo per materiali militari e beni a duplice uso. Da qui non si può ricavare un reato generale di condivisione negligente di articoli.

Resta il vecchio principio secondo cui l’ignoranza della legge non scusa. La Corte costituzionale, con la sentenza 364/1988, lo ha però temperato. Non si può punire chi ignorava la legge penale in modo inevitabile, e lo Stato ha il dovere di scrivere precetti riconoscibili. Questo non rende scusabile ogni ignoranza: conta se il cittadino poteva concretamente conoscere la regola.

Ma è questo li punto. Quanti italiani sanno che cos’è l’allegato XV del regolamento 833/2014? E quanti sanno risalire all’autore originale di un video rimbalzato tra tre account diversi?

Profilo, link, chat: cosa sappiamo e cosa no

  • Sito personale gratuito: la gratuità non basta a escludere il divieto. È il caso deciso.
  • Pubblicazione isolata: la scarsa diffusione non comporta un’esclusione automatica.
  • Profilo o canale pubblico: non è stato deciso direttamente, ma alla luce dell’interpretazione della Corte il rischio va preso sul serio. La condotta concreta e le conseguenze penali vanno valutate caso per caso.
  • Semplice link pubblico: può porsi una questione di concorso alla diffusione. Non risulta una decisione specifica su ogni forma di collegamento.
  • Gruppo chiuso: non è il caso deciso, e le fonti non chiariscono come vada trattato rispetto a un canale pubblico. La domanda resta aperta.
  • Messaggio privato a un amico: non è diffusione al pubblico e non può esservi equiparato in automatico.
  • Citazione a fini informativi: la Commissione ammette estratti per documentare criticamente un contenuto. Questo non vale per la ripubblicazione integrale.

L’Europa delle libertà

Le motivazioni ufficiali di queste regole hanno a che fare con la sicurezza pubblica e il contrasto alla propaganda che accompagna una guerra (ovviamente a quella del cosiddetto “nemico”, perché la propaganda pro domo sua la UE non la vieta). Ma una restrizione si giudica sulla proporzionalità, sui costi e sui risultati. Quali risultati misurabili ha prodotto il divieto in oltre quattro anni? Chi lo difende dovrebbe essere il primo a rispondere.

L’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue tutela la libertà di ricevere e comunicare informazioni e il pluralismo dei media. Nessun giudice ha dichiarato illegittimo il divieto, ma la norma era stata pensata per emittenti e distributori. Quando il suo destinatario pratico diventa il cittadino con un blog, il conto della proporzione cambia.

Il primo effetto è prevedibile: l’autocensura. Chi non sa da dove venga un video, e non sa che cosa rischia, nel dubbio non condivide. Rinuncia anche a ciò che sarebbe lecito. È una valutazione, non una statistica, ma è la logica di ogni regola percepita come vaga.

Ma allora, ditemi, quanto è coerente con una democrazia liberale limitare la circolazione delle informazioni con divieti la cui violazione può portare a un processo penale? L’Europa rimprovera ai regimi autoritari, Russia inclusa, di decidere dall’alto quali fonti i cittadini possano leggere. Proprio per questo l’Europa dovrebbe dimostrarsi diversa.

Riquadro pratico: come verificare la provenienza di un contenuto

Pensate che se a questo punto uno volesse essere proprio rigoroso, dovrebbe:

  1. Risalire al produttore originario: logo, firma, crediti, descrizione, fonte del video o dell’articolo. Il nome dell’account che lo ripubblica non basta.
  2. Confrontare con l’allegato XV del regolamento 833/2014, nel testo consolidato vigente alla data che interessa.
  3. Consultare il riepilogo della Commissione aggiornato al 12 ottobre. Tra gli altri, vi compaiono RT, Sputnik, Rossiya 1, Rossiya 24, NTV, REN TV, Pervyi Kanal, RIA Novosti, Izvestia, Rossiyskaya Gazeta, Voice of Europe, SouthFront e Strategic Culture Foundation (per la cronaca, Pina Picierno voleva che in questa lista comparisse anche la Tv dei Cittadini).
  4. Controllare i domini specchio e gli eventuali collegamenti con le entità elencate.
  5. Non giudicare dall’orientamento politico: un contenuto russo, filorusso o critico dell’Ue non è vietato per questo.
  6. Distinguere i regimi: le designazioni del regolamento 269/2014 sono un regime diverso (FAQ, domande 10-11).
  7. Conservare le prove: URL, data e riscontro della provenienza.

Vabeh… avete capito che si tratta di regole che un grande media con una redazione può seguire, ma che un cittadino che sta inoltrando un link di certo no.

Morale

Nell’Unione Europea, patria dei diritti civili e della libertà di pensiero e di parole, da oggi i cittadini devono sapere che rischiano fino a sei anni di carcere e una sanzione che può arrivare fino a 250mila euro, se inoltrano contenuti provenienti da liste di proscrizione partorite da un Politburo. Dov’è che avevo già sentito situazioni di questo tipo? Ah già… ma quelli – vuoi scherzare – sono paesi illiberali governati da dittatori. Qui, invece, è tutta un’altra storia.

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