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Tetto stranieri a scuola, Valditara all’Ue: «Andiamo avanti»

Rispondendo al Pd, Bruxelles dice di seguire il decreto e richiama il divieto di discriminazione. Il ministro conferma: si procede.
Byoblu·03 novembre 2026
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Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, conferma il decreto legge sul tetto agli studenti stranieri nelle scuole dopo il richiamo arrivato oggi dalla Commissione europea. «Andiamo avanti, nessuna discriminazione», è la sua replica, diffusa nel pomeriggio. Poche ore prima Bruxelles aveva risposto a un’interrogazione del Partito democratico ricordando che i trattati vietano ogni discriminazione e facendo sapere di seguire «attentamente» lo sviluppo della normativa italiana.

Tetto stranieri a scuola, cosa ha detto la Commissione europea

La presa di posizione di Bruxelles è contenuta nella risposta a un’interrogazione presentata da europarlamentari del Pd. Nella formula riportata dalle agenzie, la Commissione «segue gli sviluppi del decreto legge italiano».

Nel linguaggio delle istituzioni europee la formula indica un’attività di monitoraggio. Allo stato, nessuna procedura d’infrazione risulta avviata e non risultano lettere formali di contestazione al governo.

La lettura politica dell’opposizione va oltre. Per Nicola Zingaretti, capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, «L’Europa boccia il governo». Nei resoconti diffusi finora, tuttavia, la Commissione non afferma che il decreto sia incompatibile con il diritto dell’Unione.

Dagli stessi resoconti non emergono le soglie previste dal testo, né i criteri con cui verrebbe calcolato il tetto. È un limite rilevante, perché proprio da quei dettagli dipende la valutazione giuridica.

Tetto agli studenti stranieri, i margini legali del decreto

Il quadro normativo europeo offre appigli a entrambe le posizioni.

Da un lato, l’articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) riserva agli Stati membri il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione dei sistemi scolastici. Bruxelles può sostenere e coordinare, ma non dettare le regole sulla composizione delle classi.

Dall’altro, l’articolo 18 dello stesso Trattato vieta le discriminazioni in base alla nazionalità nei confronti dei cittadini europei. Il regolamento 492/2011 garantisce ai figli dei lavoratori comunitari l’accesso all’istruzione alle stesse condizioni degli italiani. Un tetto che includesse anche gli alunni con cittadinanza di un altro Paese Ue sarebbe quindi più esposto a contestazioni.

Per gli studenti extracomunitari il riferimento è la direttiva 2000/43 sulla parità di trattamento, che copre anche l’istruzione. Il testo vieta le discriminazioni fondate sull’origine etnica, ma esclude espressamente le differenze di trattamento basate sulla sola nazionalità. Prevede però la nozione di discriminazione indiretta: un criterio formalmente neutro che finisca per svantaggiare un gruppo etnico è ammesso solo se persegue un obiettivo legittimo con mezzi proporzionati.

Il nodo giuridico sta in questo passaggio. Un limite fondato sulla cittadinanza, sul luogo di nascita o sulla conoscenza della lingua italiana produce effetti diversi e va giustificato in modo diverso.

Sul piano interno valgono gli articoli 3 e 34 della Costituzione, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti». Esiste anche un precedente: la circolare del ministro Mariastella Gelmini del 2010 fissava al 30 per cento per classe la quota di alunni senza cittadinanza italiana, con deroghe per i nati in Italia e per chi conosceva già la lingua.

Decreto sugli stranieri a scuola, chi decide davvero

La prima parola spetta al Parlamento italiano. Come ogni decreto legge, il testo deve essere convertito dalle Camere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, pena la decadenza. In quella fase può essere modificato con emendamenti.

Se il provvedimento venisse applicato e contestato davanti a un giudice, potrebbe arrivare alla Corte costituzionale. In alternativa, un tribunale potrebbe sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Sul versante europeo, la Commissione ha la facoltà di aprire una procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 258 del Tfue. L’iter prevede una lettera di messa in mora, un parere motivato e, solo in ultima istanza, il ricorso alla Corte di giustizia, che ha l’ultima parola. Le eventuali sanzioni pecuniarie arrivano dopo una seconda sentenza. I tempi si misurano in anni, non in settimane.

Governo, Bruxelles e Pd: gli interessi in gioco sul tetto in classe

Le posizioni in campo rispondono a logiche diverse. Il governo rivendica una scelta di politica scolastica in un ambito di competenza nazionale. La Commissione, custode dei trattati, si muove con cautela su un terreno dove i suoi poteri sono limitati. Il Pd utilizza il canale europeo per portare la contestazione su un piano sovranazionale.

Le dichiarazioni di oggi non modificano lo stato giuridico del decreto. Il passaggio decisivo resta la conversione in Parlamento: il testo che uscirà dalle Camere sarà quello su cui Bruxelles misurerà l’eventuale compatibilità con il diritto dell’Unione.

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